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Costituzione in Mora

In caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker avrà, inoltre, la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, è facoltà di quest’ultimo procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura.

A partire dal giorno successivo la scadenza della fattura, il Rivenditore potrà inviare allo stesso una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata A/R con indicazione che, trascorsi 15 (quindici) giorni dall’invio della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ovvero la chiusura del PdR per morosità.

Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali.

Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Rivenditore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale.

In ogni caso, la comunicazione del Rivenditore indicherà le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, le quali, comunque, non potranno risultare più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite.

L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Per tale tipologia di POD, qualora abbia operato la risoluzione contrattuale per morosità, il Rivenditore, a seguito dello switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 2.2 della delibera AEEG ARG/elt 219/10 “Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario di cui all’All. B della deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.191/09”, ossia:

  1. Il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;
  2. Il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2;
  3. Il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
  4. L’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
  5. Il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
  6. L’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto.
  7. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti.

Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine:

  1. Agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso;
  2. Alle maggiori spese di esazione;
  3. Al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.

Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto da parte di uBroker delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:

  • Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
  • Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora uBroker non sia in grado di documentare la data di invio;
  • Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
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