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Accertamenti della sicurezza post contatore

La normativa indicata, nota come Delibera 40/2014/R/GAS, insieme ai suoi aggiornamenti, stabilisce una serie di misure e responsabilità che mirano a salvaguardare la sicurezza degli impianti a gas in uso presso i consumatori finali. Secondo le regole imposte dall’ente regolatore, che sono consultabili sul sito ufficiale www.arera.it, le compagnie distributrici di gas sono tenute a condizionare l’avvio della fornitura di gas alla verifica positiva dei documenti che comprovino, conformemente alle leggi in vigore, l’installazione adeguata dell’impianto.

Questi documenti devono essere inviati al fornitore di gas entro un massimo di 120 giorni solari dalla data di richiesta di attivazione o riattivazione del servizio; superato questo intervallo di tempo, la documentazione non sarà più considerata valida dal fornitore, portando all’annullamento della procedura e alla necessità di inoltrare una nuova domanda.

In accordo con quanto previsto da questa disposizione, vengono messi a disposizione degli allegati informativi per le richieste di preventivo per lavori inviate al venditore (Allegato F40), che offrono una panoramica delle procedure e dei costi associati all’ottenimento del servizio di gas, sia che si tratti di nuovi allacciamenti sia di modifiche agli impianti esistenti richieste dall’utente.

Si forniscono inoltre le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG), che sono state recentemente aggiornate. Questo documento tecnico serve come riferimento e guida per l’implementazione corretta della Delibera 40/2014.

Le disposizioni precedentemente in vigore relative alla Delibera n. 40 del 2004 rimangono applicabili esclusivamente alle richieste presentate fino a giugno 2014.

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